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La combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali - Quando e come è consentita

Data:

09 Giugno 2024

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Descrizione

Come

L'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. L’abbruciamento è consentito esclusivamente per la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali.

Gli abbruciamenti dovranno essere eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; ciò è obbligatorio in particolare nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti), o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni.

Quando
L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestale è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi”.

Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.

Nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna

(IT0890) individuate ai sensi del Piano regionale PAIR 2030, nel periodo 1° ottobre - 31 marzo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.

Rispetto a questo divieto sono ammesse alcune deroghe ed in particolare se ricorrono le seguenti condizioni:

L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
L'abbruciamento può essere effettuato solo da parte del proprietario o del detentore del terreno (sempre in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e ne deve essere data comunicazione con le modalità descritte nei paragrafi successivi.
L'abbruciamento può essere effettuato solo nei giorni in cui non sono scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibile al seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali .
Durante il periodo di divieto (1° ottobre - 31 marzo) la deroga è consentita solo per 2 giorni utilizzabili nel mese di marzo e/o nel mese di ottobre.
Se l’abbruciamento viene effettuato in zona svantaggiata, i due giorni di deroga sono utilizzabili durante tutto il periodo (quindi anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio).
A seguito delle indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, sono anche consentiti abbruciamenti nelle superfici investite a riso senza il limite dei due giorni di cui sopra, purché avvengano nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, gli abbruciamenti delle paglie di riso possono essere eseguiti in tutto il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Per maggiori informazioni cliccare sul seguente link : La combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali — Ambiente (regione.emilia-romagna.it)

 

 

Ultimo aggiornamento: 26/07/2024, 12:02

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